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Principio di "non contestazione" -Cass. n. 26908/2020

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilita' delle prove - Principio di non contestazione - Periodo antecedente alla modifica dell'art. 115 c.p.c. - Sussistenza di tale principio - Fondamento - Presupposti di operatività.

Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020 (Rv. 659902 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_167

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