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Valutazione delle prove - Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Cass. n. 18092/2020

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove - Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Presupposti.

GIUDICE

VALUTAZIONE

PROVE

In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) ricorre solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18092 del 31/08/2020 (Rv. 658840 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_360_1

corte

cassazione

18092

2020