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Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) – semplici - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018

Sindacato del giudice di merito - Censurabilità in sede di legittimità - Vizi denunciabili - Distinzioni – Mancata applicazione del ragionamento presuntivo - Vizio di omesso esame di un fatto secondario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., la denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo che si sarebbe potuto e dovuto fare, ove il giudice di merito non abbia motivato alcunche´ al riguardo (e non si verta nella diversa ipotesi in cui la medesima denuncia sia stata oggetto di un motivo di appello contro la sentenza di primo grado, nel qual caso il silenzio del giudice puo` essere dedotto come omissione di pronuncia su motivo di appello), non e` deducibile come vizio di violazione di norma di diritto, bensi` solo ai sensi e nei limiti dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., cioè come omesso esame di un fatto secondario (dedotto come giustificativo dell'inferenza di un fatto ignoto principale), purché decisivo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 17720 del 06/07/2018