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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18665 del 27/07/2017

Nozioni di fatto di comune esperienza - Contenuto e portata - Vizio di motivazione deducibile ai sensi art. 360, comma 1, n. 5 nel testo previgente d.l. n.83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012 - Configurabilità - Sollecitazione nuovo accertamento in fatto - Inammissibilità.

In tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui all’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. in l. n. 134 del 2012, non possono riguardare apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, poiché, a norma dell’art. 116 c.p.c., rientra nel potere discrezionale – come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Tale operazione, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non è consentita davanti alla S.C., neanche quando il giudice di merito abbia posto alla base del suo apprezzamento massime di esperienza, potendosi in tal caso esercitare il sindacato di legittimità solo qualora il ricorrente abbia evidenziato l’uso di massime di esperienza inesistenti o la violazione di regole inferenziali.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18665 del 27/07/2017