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prova civile - onere della prova - in genere -

Deduzione del convenuto di estraneità al rapporto dedotto in giudizio - Natura - Conseguenze - Fattispecie.


La difesa del convenuto, estrinsecantesi nella deduzione della sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio, si traduce nella proposizione di una questione non già di legittimazione passiva "ad causam", ma di difetto della condizione dell'azione che, consistendo nell'identificabilità del convenuto medesimo quale soggetto nei cui confronti la legge conferisce il diritto azionato, è regolata dagli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 cod. civ. Ne consegue che spetta all'attore dimostrare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto, anche quando la difesa di quest'ultimo non si limiti ad una contestazione generica della pretesa dell'attore, ma si concretizzi nella precisa indicazione del soggetto che si assume essere il vero titolare passivo dell'obbligazione, atteso che una siffatta deduzione non vale a trasformare la difesa in eccezione in senso stretto, con il connesso obbligo di fornire la prova delle relative circostanze di fatto, né in una posizione processuale, che si traduca nell'assunzione spontanea dell'"onus probandi". (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha affermato che, in presenza di azione reale di riduzione in pristino relativa a costruzioni realizzate in fascia asservita ad elettrodotto ferroviario, spetta all'attore, eventualmente attraverso le risultanze delle conservatorie immobiliari, l'individuazione del soggetto titolare del diritto di proprietà delle porzioni di fabbricato di cui chieda la demolizione).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22902 del 08/10/2013