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Prova civile - rendimento dei conti - deposito in cancelleria del conto con i documenti giustificativi – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5897 del 04/10/1986

Omissione - determinazione delle somme dovute - deferimento al creditore del giuramento - potere discrezionale del giudice di merito - incensurabilità in cassazione.*

In difetto di un rendiconto regolarmente presentato (nella specie, prospetto di cifre senza alcun documento giustificativo a suo supporto), l'ammissione del creditore a determinare con giuramento le somme a lui dovute costituisce una facoltà discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in Cassazione. ( Conf 2335/77, mass n 386046; ( Conf 629/68, mass n 331786).*

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 5897 del 04/10/1986