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Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - capitoli di prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19915 del 05/10/2016

Rito del lavoro - Articolazione della prova per testi - Riferimento ai fatti allegati - Sufficienza - Formulazione in capitoli separati - Necessità - Esclusione - Ragioni.

 

In materia di prova testimoniale, poiché nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità è sufficiente indicare, quale oggetto dei mezzi di prova, i fatti inizialmente allegati, senza necessità di riformulazione in capitoli separati, fermo che il giudice di merito, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 421 c.p.c., può assegnare alle parti un termine per rimediare alle irregolarità rilevate nella suddetta capitolazione, sicché la parte decade dal diritto di assumere la prova solo nell'ipotesi di mancata ottemperanza a tale invito nel termine fissato.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 19915 del 05/10/2016