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Prova civile - falso civile - interpello della parte – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20233 del 03/10/2011

Querela incidentale - Giudizio principale davanti al giudice amministrativo - Interpello ex art. 222 cod. proc. civ. - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel procedimento di querela di falso incidentale ad un giudizio davanti al giudice amministrativo, il giudice ordinario non può disporre l'interpello, ai sensi dell'art. 222 cod. proc. civ. e per conoscere se la parte che ha prodotto il documento intenda valersene, atteso che tale disposizione non è interna al procedimento di accertamento del falso ma costituisce un adempimento di verifica preliminare di rilevanza rimesso al giudice della causa principale, nella specie, tuttavia, ad esso non tenuto per l'inapplicabilità della citata norma al giudizio amministrativo, nel quale la materia è disciplinata puntualmente dagli artt. 41 e 42 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20233 del 03/10/2011