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Prova civile - falso civile - querela di falso - decisione - esecuzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 891 del 17/01/2014

Subordinazione al passaggio in giudicato della sentenza - Limiti - Capo della pronuncia relativo alle spese - Esclusione.

In materia di querela di falso, solo l'attuazione delle pronunce accessorie, indicate dall'art. 226, secondo comma, cod. proc. civ., è subordinata al passaggio in giudicato della sentenza, e non anche l'esecutività di ogni altro capo della pronuncia sul merito della lite ovvero sulle spese di giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 891 del 17/01/2014