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Prova civile - rendimento dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2148 del 31/01/2014

Domanda di rendiconto - Effetti - Condanna al pagamento delle somme dovute - Necessità di espressa richiesta - Esclusione - Fondamento.

La domanda di rendimento del conto (nella specie, tra coeredi) include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute, in quanto il rendiconto, ai sensi degli artt. 263, secondo comma, e 264, terzo comma, cod. proc. civ., è finalizzato proprio all'emissione di titoli di pagamento. Ne consegue che non viola l'art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, pur senza un'espressa domanda al riguardo, condanni chi rende il conto alla corresponsione delle somme dovute.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2148 del 31/01/2014