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Prova civile - consulenza tecnica - oggetto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014

Relazione del consulente tecnico d'ufficio - Contestazioni delle parti in ordine al suo contenuto - Eccezione - Preclusione ex art. 157, secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenze.

Le contestazioni ad una relazione di consulenza tecnica d'ufficio costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, sicché sono soggette al termine di preclusione di cui al secondo comma dell'art. 157 cod. proc. civ., dovendo, pertanto, dedursi - a pena di decadenza - nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4448 del 25/02/2014