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Prova civile - falso civile - querela di falso - forma, modo e tempo della proposizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23896 del 10/11/2014

Querela di falso proposta in via principale - Conferma alla prima udienza - Natura - Omissione - Rilevanza - Limiti e condizioni - Fattispecie.

La conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. cod. proc. civ., per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, integra una condizione di procedibilità della domanda, alla cui carenza la parte, non essendo previste decadenze, può porre rimedio nel corso del giudizio, e anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza. (Nella specie, il querelante in via principale, dopo essere risultato soccombente in primo grado, aveva conferito mandato al difensore di proporre appello contro la sentenza che, senza decidere nel merito della dedotta falsità, aveva rigettato la sua domanda per difetto di legittimazione ed interesse, così confermando di volere insistere nella querela di falso).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23896 del 10/11/2014