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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016

Principio di non contestazione - Allegazioni in fatto - Applicabilità - Documenti - Esclusione - Conseguenze.

L'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c. o di proporre - ove occorra - querela di falso, restando in ogni momento la loro significatività o valenza probatoria oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6606 del 06/04/2016