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Prova civile - falso civile - querela di falso - forma, modo e tempo della proposizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16674 del 03/07/2013

Sottoscrizione personale o del procuratore speciale - Requisito di ammissibilità della querela - Configurabilità - Omissione - Procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento - Idoneità a sostituire la mancata sottoscrizione - Esclusione.

La sottoscrizione dell'atto ad opera della parte personalmente o a mezzo di procuratore speciale costituisce un requisito d'ammissibilità della querela di falso, che non può ritenersi soddisfatto dalla procura rilasciata al difensore per il giudizio nel quale è stato prodotto il documento di cui si vuole far dichiarare la falsità.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16674 del 03/07/2013