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PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15169 del 23/06/2010

Contestazioni - Libertà di forma - Sussistenza - Regime dell'art. 2702 cod. civ. e dell'art. 214 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento - Eccezioni - Ammissibilità - Criteri.

Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all'art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. Nell'ambito delle scritture private deve, peraltro, riservarsi diverso trattamento a quelle la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.15169 del 23/06/2010