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PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17097 del 21/07/2010

Testimoniale e documentale - Esame dei documenti e delle deposizioni - Attendibilità dei testimoni - Scelta delle risultanze idonee a sorreggere la motivazione - Devoluzione al giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa a cancellazione di dati informatici da parte di un lavoratore licenziato.

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Fattispecie in tema di licenziamento di di per cancellazione volontaria dati aziendali informatici)

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17097 del 21/07/2010