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PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - NON FORMALE (LIBERO) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17239 del 22/07/2010

Mezzo di prova - Configurabilità - Esclusione - Dichiarazioni relative - Portata - Elementi sussidiari di convincimento - Scelta relativa alla utilizzazione di tale strumento processuale - Potere discrezionale del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.

Le dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio libero o non formale, che è istituto finalizzato alla chiarificazione delle allegazioni delle parti e dotato di funzione probatoria a carattere meramente sussidiario, non possono avere valore di confessione giudiziale ai sensi dell'art. 229 cod. proc. civ., ma possono solo fornire al giudice elementi sussidiari di convincimento utilizzabili ai fini del riscontro e della valutazione delle prove già acquisite; ne consegue che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la scelta relativa alla concreta utilizzazione di tale strumento processuale, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e che la mancata considerazione delle sue risultanze, da parte del giudice, non integra il vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17239 del 22/07/2010