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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13234 del 31/05/2010

Nozione - Potere del giudice di avvalersene - Limiti - Fattispecie.

Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Ne consegue che tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati estimativi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla quantificazione dei danni conseguenti alla scorretta esecuzione di lavori dati in appalto, aveva fatto generico riferimento ai "prezzi di mercato", in tal modo non consentendo di seguire l'"iter" logico posto a base della valutazione compiuta).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13234 del 31/05/2010