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Prova civile - interrogatorio - non formale (libero) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27407 del 29/12/2014

Dichiarazioni rese dalle parti - Valore confessorio - Esclusione - Fondamento del convincimento del giudice - Ammissibilità.

In tema di valutazione della prova, le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio non formale, pur se prive di alcun valore confessorio, in quanto detto mezzo è diretto semplicemente a chiarire i termini della controversia, ben possono costituire il fondamento del convincimento del giudice di merito, al quale è riservata la valutazione, non censurabile in sede di legittimità, se congruamente e ragionevolmente motivata, della loro concludenza e attendibilità.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 27407 del 29/12/2014