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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - valutazione delle prove – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009

Prova civile - Poteri discrezionali del giudice di merito - Contenuto - Valutazione di superfluità di una prova - Giudizio anche implicito - Ammissibilità - Fondamento - Principi applicabili anche al processo del lavoro - Sussistenza.

In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Né tale regola subisce eccezioni nel rito del lavoro, nel quale il giudice, all'udienza fissata ex art. 420 cod. proc. civ., può esercitare il suo potere valutativo, in ordine alla rilevanza o meno delle prove, invitando le parti alla discussione, così ritenendo la causa "matura per la decisione" ai sensi del quarto comma del richiamato articolo, e, quindi, implicitamente rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16499 del 15/07/2009