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prova civile - falso civile - querela di falso - in genere - relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario - attestazione di consegna di copia dell'atto - estensione dell'effetto alla conformità della copia all'originale completo - sussistenza -

impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termini brevi - notifica della sentenza di primo grado in copia asseritamente incompleta - querela di falso - mancata proposizione - idoneità della notifica a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - sussistenza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012

A norma del combinato disposto degli artt. 137, secondo comma, e 148 cod. proc. civ., l'attestazione dell'avvenuta consegna di "copia" dell'atto, risultante dalla relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario in calce all'originale dell'atto notificato, estende i suoi effetti alla conformità della copia consegnata all'originale completo, la cui contestazione richiede l'impugnazione tramite querela di falso. Pertanto, ove la sentenza di appello sia stata notificata in copia asseritamente incompleta - in quanto mancante di alcune pagine - se tale incompletezza non viene contestata con la querela di falso, la notifica è ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012