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prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti già provati - sufficienza - ulteriori mezzi di prove: diniego – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 04/03/2005

Prova presuntiva - Natura di prova "completa" - Conseguenze - Decisione di merito fondata sulla (sola) prova presuntiva - Legittimità - Obbligo di ammissione di ulteriori e diversi mezzi di prova - Insussistenza - Onere del giudice di motivazione del proprio convincimento - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 04/03/2005

La prova per presunzioni costituisce prova "completa" alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, senza che possa, per converso, legittimamente predicarsi l'esistenza, nel complessivo sistema processualcivilistico, di una gerarchia delle fonti di prova, salvo il limite della motivazione del proprio convincimento da parte del giudicante e quello della ammissione dell'eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende di provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti - e la relativa prova non risulti inammissibile o ininfluente -.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4743 del 04/03/2005