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prova civile - dichiarazioni dei procuratori – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005

Dichiarazioni del difensore sfavorevoli al proprio assistito contenute in atti qualificabili "di parte" - Valore probatorio - Confessione giudiziale spontanea - Condizione - Sottoscrizione personale della parte assistita - Necessità - Conseguente inidoneità della mera sottoscrizione della procura rilasciata al difensore. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005

Pur essendo vero che le ammissioni contenute nella comparsa di risposta - così come in uno degli atti processuali di parte indicati dall'art. 125 cod. proc. civ. - siccome facenti parte del processo, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 cod. proc. civ., è tuttavia necessario che la comparsa, affinché possa produrre tale efficacia probatoria, sia stata sottoscritta dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli contenute nell'atto. Conseguentemente, è inidonea a tale scopo la mera sottoscrizione della procura scritta a margine o in calce che, anche quando riportata nel medesimo foglio in cui è inserita la dichiarazione ammissiva, costituisce atto giuridicamente distinto, benché collegato.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26686 del 06/12/2005