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Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30119 del 30/10/2023 (Rv. 669120 - 01)

Diffide, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, con efficacia esecutiva - Accertamento negativo dei crediti retributivi portati dalla diffida - Interesse ad agire del datore di lavoro - Sussistenza - Ragioni.

In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell’opposizione all'esecuzione (che può essere impiegatoo solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 30119 del 30/10/2023 (Rv. 669120 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615