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Procedimento civile - difensori Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 02)

Mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Costituzione in giudizio di più parti in conflitto di interessi a mezzo dello stesso procuratore - Difetto di "jus postulandi" - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - Conseguenze - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Fondamento.

Nel caso di costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore di più parti in conflitto di interessi, è ravvisabile un difetto dello "ius postulandi" in capo al difensore, sempre rilevabile d'ufficio, che, tuttavia, ove rilevato in fase di impugnazione, non determina la rimessione degli atti al giudice di primo grado, stante la natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., ma la rinnovazione ad opera del giudice d'appello degli atti del procedimento che risultano viziati.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023 (Rv. 668754 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_162