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Procedimento civile - contumacia - costituzione del contumace (tardiva comparizione) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 02)

Rimessione in termini - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullità - impugnazioni civili - appello - citazione di appello - Nullità della citazione in primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza di avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Rimessione in termini del convenuto contumace in primo grado appellante - Conoscenza materiale dell'esistenza del processo - Impedimento - Eccezioni - Fondamento.

Nel caso di nullità della citazione di primo grado per inosservanza dei termini a comparire o per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la rimessione in termini, per le attività che al convenuto contumace in primo grado sarebbero precluse, è impedita dall'avvenuta conoscenza materiale dell'esistenza del processo, salvo che il convenuto ne sia venuto a conoscenza in tempo non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione, ciò al fine di scoraggiare strategie difensive dilatorie finalizzate alla ripetizione dell'intero processo in sede di appello, spiegando difese oramai precluse.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19265 del 07/07/2023 (Rv. 668127 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_156