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Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19289 del 07/07/2023 (Rv. 668266 - 01)

Azione di risarcimento del danno - Fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo - Periodi di invalidità temporanea successivi alla domanda originaria - Domanda nuova - Esclusione - Precisazione delle conseguenze dannose - Ammissibilità.

In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in presenza di una domanda risarcitoria riferita sia ai giorni precedenti la proposizione del giudizio, sia a quelli successivi e, dunque, ad un fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo, la precisazione, in sede di conclusioni, dei giorni effettivi di invalidità per i quali viene richiesto il risarcimento non costituisce domanda nuova, valendo piuttosto a integrare la dovuta precisazione delle conseguenze dannose verificatesi in corso di causa.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19289 del 07/07/2023 (Rv. 668266 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_190, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056