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Decreto di liquidazione delle spettanze del difensore della parte civile – Cass. n. 5318/2023

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Gratuito patrocinio - Decreto di liquidazione delle spettanze del difensore della parte civile - Opposizione al decreto spiegata dall'imputato nel processo penale per contestare la validità della procura alle liti - Inammissiblità - Fondamento - Fattispecie.

 

Nell'ambito del procedimento di opposizione ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. 150 del 2011 al decreto di liquidazione dei compensi dovuti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, le cui uniche parti sono il soggetto ammesso al gratuito patrocinio e il Ministero della Giustizia, non possono essere sollevate questioni relative all'utilità e alla validità della procura rilasciata all'avvocato della parte ammessa al gratuito patrocinio, che attengono al merito della causa e vanno fatte valere nella relativa sede processuale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da un imputato in un processo penale contro il provvedimento di liquidazione del compenso dell'avvocato della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.)

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5318 del 21/02/2023 (Rv. 667007 - 01)

 

Corte

Cassazione

5318

2023