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Solidarietà tra debitore principale e fideiussore – Cass. n. 6982/2023

Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria -fidejussione - rapporto tra fideiussore e debitore principale - obbligazione di prestare fidejussione - Solidarietà tra debitore principale e fideiussore - Conseguenze - Applicabilità dell'art. 1306 c.c. - Sussistenza - Controversie separatamente instaurate nei confronti dei coobbligati - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza - Esclusione - Fattispecie.

 

Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell'adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione di quella che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6982 del 09/03/2023 (Rv. 667373 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_1936, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Civ_art_1944

 

Corte

Cassazione

6982

2023