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Morte di una parte prima della costituzione in appello ma dopo la notificazione di esso – Cass. n. 8835/2023

Procedimento civile - interruzione del processo - in genere - Morte di una parte prima della costituzione in appello ma dopo la notificazione di esso - Interruzione automatica - Necessaria riassunzione o prosecuzione entro il termine perentorio dalla conoscenza della causa interruttiva - Art. 305 c.p.c. - Applicabilità delle norme sulla rinnovazione della notificazione nulla.

 

L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8835 del 29/03/2023 (Rv. 667509 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_305, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_307

 

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Cassazione

8835

2023