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Prova dell'avvenuta notificazione – Cass. n. 36900/2022

Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Deposito di avviso di ricevimento - Funzione - Prova dell'avvenuta notificazione - Omissione - Esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito di Poste italiane e di fotocopia dell'avviso di ricevimento - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

 

Ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione di un atto processuale, effettuata a mezzo del servizio postale, l'istante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell'atto, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., non potendo tale deposito essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito delle Poste italiane, corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 36900 del 16/12/2022 (Rv. 666678 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_149

 

Corte

Cassazione

36900

2022