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Tardività dell'impugnazione o decadenza dall'opposizione – Cass. n. 32527/2022

Procedimento civile - giudice - istruttore - poteri e obblighi - Tardività dell'impugnazione o decadenza dall'opposizione - Rilievo officioso - Divieto ex art. 101 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

 

Il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 c.p.c.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 c.p.c.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata una minima diligenza processuale deve prestare attenzione, dovendo considerare già "ex ante", come possibile sviluppo della lite, la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 32527 del 04/11/2022 (Rv. 666391 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_641

 

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Cassazione

32527

2022