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Dimostrazione dell'interesse nei giudizi pendenti – Cass. n. 26283/2022

Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurazione dell'interesse ad agire - Condizione dell'azione di natura dinamica - Rilevanza al momento della decisione - Dimostrazione dell'interesse nei giudizi pendenti - Necessità e modalità.

 

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, i'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022 (Rv. 665660 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_153

 

Corte

Cassazione

26283

2022