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Cancellazione della società dal registro delle imprese – Cass. n. 19272/2022

Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - società - di capitali - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni) - in genere - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Estinzione - Ultrattività del mandato difensivo - Legittimazione del difensore a proporre impugnazione - Limite del giudizio di cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.

 

In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, i cui effetti decorrono dalla estinzione, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, il difensore (al quale sia stata originariamente conferita procura "ad litem" anche per gli ulteriori gradi del processo) è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte estinta; a tale regola si sottrae il ricorso in cassazione, che necessita della procura speciale, non conferibile dal legale rappresentante della società estinta, privo di potere di rappresentanza, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19272 del 15/06/2022 (Rv. 664996 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2495, Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_110

 

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Cassazione

19272

2022