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Comunicazione a mezzo PEC dell'udienza di discussione – Cass. n. 15180/2022

Procedimento civile - notificazione - al procuratore - Opposizione a sanzione amministrativa - Comunicazione a mezzo PEC dell'udienza di discussione a cura della cancelleria del giudice di pace - Erronea comunicazione della PEC presso l'ufficio giudiziario del giudice di pace anziché all'avvocato difensore dell'opponente che non aveva eletto domicilio nel circondario dell'ufficio giudiziario - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Mancata autorizzazione dell'ufficio giudiziario alle comunicazioni tramite PEC in base alla legge n. 221 del 2012.

 

In tema di opposizione a sanzione amministrativa di competenza del giudice di pace, ai sensi dell'art. 16, comma 10, lett. a), d.l n. 179 del 2012, conv. con modif. in l. n. 221 del 2012, affinché la notificazione dell'udienza di discussione a mezzo PEC da parte della cancelleria del giudice di pace abbia valore legale, non è sufficiente che questa sia dotata di un indirizzo PEC ma è necessario che la cancelleria sia stata abilitata ad effettuare notificazioni e comunicazioni a mezzo PEC con valore legale, con la conseguenza che, in difetto di tale autorizzazione, il difensore è onerato di eleggere domicilio nel comune del giudice adito, se non vuole che la notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione sia eseguita presso la cancelleria.

Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15180 del 12/05/2022 (Rv. 665042 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_319, Cod_Proc_Civ_art_058

 

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2022