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Procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato – Cass. n. 13856/2022

Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullità per) - avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario Art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011 - Procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato - Necessaria trattazione collegiale - Deliberazione assunta da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa - Conseguenza - Nullità.

 

Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 13856 del 03/05/2022 (Rv. 664625 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_161 Cod_Proc_Civ_art_276

 

Corte

Cassazione

13856

2022