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Inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore – Cass. n. 12982/2022

Procedimento civile - giudice - sostituzione - Inosservanza dell'art. 174 c.p.c. - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

 

L'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'immotivata sostituzione della relatrice, rimasta comunque a comporre il collegio, da parte del presidente potesse determinare l'invalidità della sentenza impugnata).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12982 del 26/04/2022 (Rv. 664633 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_174

 

Corte

Cassazione

12982

2022