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Patrocinio a spese delle Stato nel processo penale – Cass. n. 5639/2022

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Patrocinio a spese delle Stato nel processo penale - Esclusione quando il richiedente sia assistito da pluralità di difensori - Principio generale - Applicabilità al processo civile - Sussistenza - Fondamento.

 

Il principio secondo cui l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa quando il richiedente sia assistito da più di un difensore, sancito dall'art. 91 d.P.R. n. 115 del 2002 per il processo penale, in quanto generale, opera anche nel processo civile, trovando fondamento nell'esigenza di assicurare, anche ai non abbienti, l'effettiva possibilità di esercitare il diritto di azione e difesa in giudizio, la quale è soddisfatta quando sia garantito il livello essenziale di difesa, dovendosi contemperare l'interesse individuale della parte ammessa al beneficio con quello collettivo al contenimento della spesa occorrente per l'assicurazione di quest'ultimo a tutti gli aventi diritto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5639 del 21/02/2022 (Rv. 664180 - 01)

 

Corte

Cassazione

5639

2022