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Definizione del giudizio di opposizione e caducazione del decreto ingiuntivo – Cass. n. 41230/2021

Procedimento civile - riassunzione, in genere - Sentenza dichiarativa di incompetenza del giudice emittente il decreto ingiuntivo pronunciata nel giudizio di opposizione - Effetti - Definizione del giudizio di opposizione e caducazione del decreto ingiuntivo - Conseguenze - Riassunzione della causa secondo le forme ordinarie - Notificazione della comparsa di riassunzione ad una amministrazione statale - Esecuzione presso l'Avvocatura del distretto ove è stata pronunciata la sentenza - Necessità.

 

In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adito in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie; ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei confronti di una amministrazione dello Stato, l'atto di riassunzione, non potendo considerarsi atto "istitutivo" di giudizio "ex novo", ai sensi dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi del comma 2 del citato art. 11.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 41230 del 22/12/2021 (Rv. 663443 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125

 

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Cassazione

41230

2021