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Decreto di liquidazione del compenso del custode giudiziario – Cass. n. 41798/2021

Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - compensativi - Decreto di liquidazione del compenso del custode giudiziario - Interessi - Decorrenza - Dalla domanda dell'ausiliario - Esclusione - Dal deposito in cancelleria del provvedimento - Ragioni.

 

In tema di compensi degli ausiliari del giudice (nella specie, custode giudiziario), in mancanza di una diversa indicazione, gli interessi sulle somme liquidate sono dovuti, ai sensi dell'art. 1282 c.c., esclusivamente dalla data di deposito del decreto di liquidazione, non già da quella di presentazione della relativa istanza.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 41798 del 28/12/2021 (Rv. 663695 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1282

 

Corte

Cassazione

41798

2021