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Allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa erariale – Cass. n. 34311/2021

Procedimento civile - eccezione - in genere - Allegazione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa erariale - Attività di parte contribuente - Rilevazione di suddetti fatti ai fini della decisione - Intervento della parte solo per necessità "strutturale" o per espressa previsione normativa - Potere-dovere del giudice in ogni altro caso - Conseguenze - Legittima acquisizione di tali fatti al processo - Necessità - Fattispecie.

 

Nel processo tributario, ove l'opzione difensiva della parte contribuente consista nel contrapporre alla pretesa dell'Ufficio fatti cui la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sostanziale dedotto in causa (nella specie l'insussistenza della soglia legale di iscrivibilità dell'ipoteca sulla prima casa e la sua impignorabilità, quale vizio dell'atto riscossivo sopravvenuto allo sgravio disposto nelle more del giudizio di merito), occorre distinguere il relativo potere di allegazione, che compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile, da quello di rilevazione, che spetta alla parte (nel rispetto delle preclusioni per questa stabilite) solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente ne indichino come indispensabile l'iniziativa, dovendosi, in ogni altro caso, ritenere la rilevabilità d’ufficio dei fatti risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34311 del 15/11/2021 (Rv. 663049 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Civ_art_0170

 

Corte

Cassazione

34311

2021