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Spedizione della c.d. raccomandata informativa (CAN) in difetto dei presupposti – Cass. n. 36505/2021

Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta - Spedizione della c.d. raccomandata informativa (CAN) in difetto dei presupposti - Ripetizione degli esborsi sostenuti - Legittimazione passiva - Ufficiale giudiziario - Sussistenza - Agente postale del quale l'ufficiale giudiziario si sia avvalso - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di notificazioni a mezzo posta, il relativo servizio si basa su di un mandato "ex lege" tra colui che richiede la notificazione e l'ufficiale giudiziario che la esegue, eventualmente avvalendosi, quale ausiliario, dell'agente postale, nell'ambito di un distinto rapporto obbligatorio al quale il notificante rimane estraneo. Ne consegue ove il notificante agisca in ripetizione degli esborsi sopportati per la spedizione della c.d. raccomandata informativa (CAN) in difetto dei presupposti, legittimato passivo è esclusivamente l'ufficiale giudiziario, non anche l'agente postale del quale costui si avvalga.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 36505 del 24/11/2021 (Rv. 663128 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1228, Cod_Proc_Civ_art_149

 

Corte

Cassazione

36505

2021