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Nomina di un secondo procuratore nel corso del giudizio – Cass. n. 34800/2021

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia - Nomina di un secondo procuratore nel corso del giudizio - Presunzione di sostituzione del primo - Esclusione - Presunzione di aggiunta al primo con poteri disgiunti - Sussistenza.

 

La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 34800 del 17/11/2021 (Rv. 662984 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1716, Cod_Proc_Civ_art_085

 

Corte

Cassazione

34800

2021