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Decreto di pagamento a favore del C.T.U. – Cass. n. 32005/2021

Procedimento civile - ausiliari del giudice - consulente tecnico - in genere - Decreto di pagamento a favore del C.T.U. - Giudizio di opposizione - Parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza - Litisconsorzio necessario - Sussistenza - Mancata integrazione - Impugnazione per vizio del processo - Ammissibilità - Condizioni - Sussistenza di un concreto pregiudizio - Necessità - Rigetto dell'opposizione - Sentenza "inutiliter data" - Esclusione - Ragioni.

 

Nel giudizio di opposizione al decreto di pagamento emesso a favore del consulente tecnico d'ufficio, le parti del processo nel quale è stata espletata la consulenza sono litisconsorti necessari, ma l'omessa integrazione del contradditorio può dare luogo ad un'impugnazione per violazione di norme processuali solo a condizione che sia stato, all'epoca, tempestivamente sollecitato al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice e che, poi, sia stato dedotto, nell'impugnativa, il concreto pregiudizio subito per la mancata partecipazione al giudizio; né può ritenersi "inutiliter data" la sentenza di rigetto dell’opposizione intervenuta senza l'integrità del contradditorio, poiché la stessa, negando la revisione del compenso e confermando, quindi, la liquidazione effettuata dal giudice del merito innanzi al quale la parte opponente era presente, non ha leso alcun diritto di difesa.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32005 del 05/11/2021 (Rv. 663218 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0102, Cod_Civ_art_0062, Cod_Civ_art_0194

 

Corte

Cassazione

32005

2021