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Decreto di rigetto per intervenuta prescrizione – Cass. n. 36347/2021

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Patrocinio a spese dello Stato - Richiesta di liquidazione - Dimostrazione della persistenza delle condizioni reddituali del beneficiario al momento dell'istanza - Necessità - Natura della questione - Conseguenze - Decreto di rigetto per intervenuta prescrizione - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Rilievo d'ufficio, in tale sede, del difetto di siffatta prova - Sottoposizione al previo contraddittorio delle parti - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

 

La ritenuta necessità, per il difensore che chiede la liquidazione dei compensi in relazione all'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, di dover documentare la sussistenza, anche con riferimento alla diversa annualità in cui interviene la richiesta, dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio, pur costituendo una questione di diritto implica, altresì, accertamenti di fatto, presupponendo la dimostrazione della persistenza di detti limiti reddituali. Ne consegue che, rigettata, per intervenuta prescrizione, l'istanza di liquidazione presentata dal difensore, ove il Tribunale, adìto in sede di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, confermi tale statuizione sulla base, però, del diverso rilievo, compiuto d'ufficio, circa la mancanza di prova, all'attualità, dei siffatti requisiti, la questione va sottoposta al contraddittorio delle parti, pena nullità dell'ordinanza che su di essa si fondi, in conseguenza della violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (nella specie, documentando l'effettivo reddito del cliente negli anni successivi a quello cui risaliva l'ammissione al patrocinio), qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36347 del 23/11/2021 (Rv. 663327 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101

 

Corte

Cassazione

36347

2021