Skip to main content

Domanda subordinata all'adozione del provvedimento di integrazione del contraddittorio – Cass .n.25497/2021

Procedimento civile - domanda giudiziale - riconvenzionale - Litisconsorzio - facoltativo - Domanda riconvenzionale subordinata, condizionata all'adozione del provvedimento di integrazione del contraddittorio - Connessione a simmetrica domanda principale - Conseguenze in tema di interesse ad agire e di litisconsorzio necessario.

 

La proposizione, in via subordinata, di una domanda riconvenzionale (avente ad oggetto, nella specie, la pretesa di accertamento della proprietà esclusiva, in capo ad un condomino, della porzione di sottotetto dell'edificio sovrastante il suo appartamento) implicante il litisconsorzio necessario passivo, la cui proposizione sia "condizionata" dalla parte all'adozione, ad opera del giudice, del provvedimento di integrazione del contraddittorio e che, per identità delle questioni da risolvere, sia connessa ad una simmetrica domanda principale (avente ad oggetto, nella specie, l'accertamento della natura comune del medesimo sottotetto), nel senso che l'accoglimento dell'una implica il rigetto dell'altra, rende le due azioni collegate anche sotto il profilo delle conseguenze derivanti dal difetto di integrità del contraddittorio; ne consegue, da un lato e sul piano dell'interesse ad agire, una situazione di connessione di natura processuale - dipendendo la decisione sulla subordinata da quella sulla domanda principale - e, dall'altro e sul piano dell'integrità del contraddittorio, una situazione di litisconsorzio necessario originario riguardo a ciascuna domanda, da intendersi, anche ove spiegata in via gradata, come già proposta ed i cui effetti non sono validamente condizionabili all'adozione di un provvedimento sottratto alla disponibilità delle parti e necessario per assicurare il regolare contraddittorio nel processo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Sentenza n. 25497 del 21/09/2021 (Rv. 662318 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Proc_Civ_art_031, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_167

 

Corte

Cassazione

25497

2021