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Obbligo di astensione in secondo grado – Cass. n. 25487/2021

Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - Magistrato che ha partecipato all'istruttoria della causa in primo grado, senza prendere parte alla decisione - Obbligo di astensione in secondo grado - Esclusione - Fondamento.

 

Il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è, pertanto, gravato dal dovere di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c., dovendosi la conoscenza della causa come magistrato in altro grado di giudizio riferire alla partecipazione alla decisione di merito e non ad atti istruttori nel giudizio di prime cure.

Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25487 del 21/09/2021 (Rv. 662255 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_051, Cod_Proc_Civ_art_158

 

Corte

Cassazione

25487

2021