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Conflitto di interessi dell'amministratore legale rappresentante della società – Cass. n. 25317/2021

Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale - società - di capitali - società a responsabilità limitata (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministrazione - Azione di responsabilità del socio ex art. 2476 c.c. - Litiscosorzio necessario della società - Conflitto di interessi dell'amministratore legale rappresentante della società - Nomina di un curatore speciale - Necessità - Designazione di un nuovo legale rappresentante in corso di causa - Conseguenze - Fattispecie.

 

Nel giudizio di responsabilità promosso dal socio di s.r.l. nei confronti dell’amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c., la società è litisconsorte necessario e l'amministratore, in quanto munito di poteri di rappresentanza dell'ente, versa in una situazione di conflitto di interessi che richiede la nomina di un curatore speciale, il quale mantiene la "legitimatio ad processum" solo fino a quando i soci non provvedono alla designazione di un nuovo legale rappresentante, spettando, poi, al giudice, acquisita la notizia, concedere un termine perentorio per la costituzione di quest'ultimo, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali compiuti dopo tale designazione. (Nella specie, la S.C., riscontrata la nomina del liquidatore, nuovo legale rappresentante della società, già in pendenza del primo grado di giudizio, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice di appello, in diversa composizione, affinché provvedesse a decidere nuovamente la causa previa rinnovazione degli atti nulli ex art. 354, ultimo comma, c.p.c., e previa eventuale rimessione in termini ex art. 294 c.p.c. della parte non correttamente costituita).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25317 del 20/09/2021 (Rv. 662505 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2476, Cod_Proc_Civ_art_078, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_294, Cod_Proc_Civ_art_182

 

Corte

Cassazione

25317

2021