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Contestazioni sul quantum liquidato o sulla indicazione della parte tenuta al pagamento – Cass. n. 21874/2021

Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso – custode - Esecuzione forzata - custodia - compenso al custode - Custode di beni immobili pignorati - Provvedimento di liquidazione del compenso - Contestazioni sul quantum liquidato o sulla indicazione della parte tenuta al pagamento - Rimedi rispettivamente esperibili - Opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, reclamo ex art. 630 c.p.c. od opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Presupposti.

 

Avverso i provvedimenti di liquidazione del compenso al custode di beni sottoposti ad espropriazione immobiliare va proposta l'impugnazione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, entro il termine perentorio di trenta giorni, nel solo caso in cui vengano in rilievo questioni attinenti al "quantum" liquidato dal giudice dell’esecuzione; ove invece le contestazioni investano questioni di tipologia diversa (come, ad es., l'individuazione della parte tenuta al relativo pagamento, o la stessa sussistenza del potere del giudice di procedere alla liquidazione dei compensi per motivi inerenti allo svolgimento o all'esito della procedura) occorre utilizzare gli strumenti tipici del processo esecutivo ed in particolare: a) il reclamo ex art. 630 c.p.c. per contestare i provvedimenti di estinzione (per causa tipica) e quelli consequenziali (emessi contestualmente o successivamente) aventi ad oggetto la regolamentazione e la liquidazione delle spese del processo estinto nei rapporti tra le parti dello stesso; b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per contestare i provvedimenti dichiarativi della improcedibilità o di chiusura anticipata del processo esecutivo, nonché i provvedimenti consequenziali adottati dal giudice, compresi quelli inerenti alla liquidazione delle spese.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 21874 del 30/07/2021 (Rv. 662199 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_630

 

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Cassazione

21874

2021