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Conflitto di interesse genitoriale – Rimedio – Cass. n. 11786/2021

Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - Famiglia – Figli - Responsabilità genitoriale - Provvedimenti limitativi - Conflitto di interesse genitoriale - Rimedio- Tutore provvisorio o curatore speciale ex art. 78 c.p.c. - Nomina in primo grado - Litisconsorte necessario- Fattispecie relativa alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di secondo grado.

Nei giudizi riguardanti l'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi, della responsabilità genitoriale, riguardanti entrambi i genitori, l'art. 336, comma 4, c.c., così come modificato dall'art. 37, comma 3, della l. n. 149 del 2001, in ragione del conflitto di interessi verso entrambi i genitori, richiede la nomina di un curatore speciale del minore, ex art. 78 c.p.c., ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, il quale assume la veste di litisconsorte necessario. (In applicazione di tale principio la S.C. ha dichiarato la nullità del procedimento di reclamo e del decreto adottato nel secondo grado del giudizio, per non essere stato evocato in tale grado il tutore, nominato nel corso del procedimento davanti al Tribunale).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11786 del 05/05/2021 (Rv. 661365 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0336_1, Cod_Civ_art_0337_5, Cod_Proc_Civ_art_078